Art. 22.
(Funzioni degli enti locali).

      1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi

 

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alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle a essi conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
      2. Le Province esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.
      3. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23.
      4. Le Città metropolitane esercitano le funzioni conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.